Quando è possibile il distacco dal riscaldamento centralizzato?

Quando è possibile il distacco dal riscaldamento centralizzato?

Tribunale, Taranto, sez. II civile, sentenza 25/01/2016 n° 240, G.U. 02/02/2016

​Il Condomino Rossi vive nel condominio Alfa con impianto di riscaldamento centralizzato.

Rossi decide di procedere al distacco dal riscaldamento centralizzato e si dota di impianto autonomo, continuando a pagare tutti i costi relativi all'utilizzo ed alla manutenzione dell'impianto di riscaldamento per un certo lasso di tempo.

Ad un certo punto il condomino Rossi decide di richiedere all'amministratore del condominio Alfa la modifica delle tabelle millesimali, per quanto riguarda la ripartizione delle spese ordinarie dell'impianto in questione, avendo lui ormai da tempo proceduto al distacco dal riscaldamento centralizzato..

L'assemblea riunita in seguito a questa richiesta rifiuta la modifica delle tabelle millesimali, per cui il condomino Rossi decide di citare in giudizio il condominio, chiedendo di essere esentato dal pagamento delle spese per il consumo del combustibile e gestione dell'impianto di riscaldamento centralizzato a partire dall'anno corrente.

Tra i vari motivi addetti dal condominio per il rifiuto vi è il fatto che, pur avendo ottenuto l'unità immobiliare il distacco dal riscaldamento centralizzato, quest'ultima continua a godere del calore grazie alle tubature condominiali di riscaldamento che, diramandosi nei singoli appartamenti, la circondano.


Il Tribunale di Taranto viene chiamato a pronunciarsi in tema di distacco dal riscaldamento centralizzato da parte del condomino Rossi del condominio Alfa.

Nell'analisi della questione il Tribunale di Taranto riprendeva alcune sentenze in merito, come ad es. la sentenza che sanciva la legittimità da parte di ciascun condomino di poter ottenere il distacco dal riscaldamento centralizzato delle diramazioni della sua unità immobiliare, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini e la conseguente nullità della delibera condominiale che avesse respinto la richiesta di autorizzazione (vedi ordinanza Cass 3 aprile 2012, n. 5331).

Riguardo la proprietà condominiale la Corte ricorda come sulle cose comuni ex art. 1117 c.c. (l'impianto di riscaldamento centralizzato, nel caso in specie) il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione, per cui può ritenersi ammissibile per il singolo condomino il distacco dal riscaldamento centralizzato, a patto che ciò non si traduca in svantaggi per altri condomini che continuano ad usufruire del bene comune (quali ad es. lo squilibrio termico).

E' inoltre necessario contribuire per il condomino Rossi alla conservazione della cosa comune, per evitare che questa si traduca, in virtù della nuova configurazione, in una quota più elevata per i condòmini che ne fanno uso.

La corte conclude quindi che il condomino Rossi può ottenere il distacco dal riscaldamento centralizzato in quanto non sussistono significativi squilibri termici,a patto di onorarsi:

  • delle spese relative al mero distacco, esonerandosi dalle spese per l'acquisto del combustibile, in quanto non usufruisce più del servizio
  • del pagamento delle spese di conservazione dell'impianto, nonché quelle relative ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

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