Perché il coniuge separato deve contribuire alle spese per i lavori effettuati sulla casa assegnata all'altro coniuge?
La Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 2195 del 4 febbraio 2016, hanno precisato che sono rimborsabili tutti gli interventi che permettono al bene di conservare la sua destinazione d'uso.
Il caso.
La coppia Rossi vive nel condominio Alfa. I due coniugi procedono in un secondo momento alla separazione consensuale.
L'ex moglie si rivolge al Giudice di Pace richiedendo il rimborso delle spese straordinarie sostenute, da assegnataria della casa coniugale, per la sistemazione del giardino e la sostituzione della basculante del box.
Difatti, secondo il Tribunale adito in grado di appello, si osservava l'art.1110 c.c. in relazione al diritto al rimborso del partecipante (la moglie) che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti (il marito), ha sempre sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune. Avverso tale pronuncia, il coniuge (marito) proponeva ricorso per cassazione.
Dello stesso parere è stata anche la Suprema Corte con la sentenza in allegato.
In questa sentenza si chiarisce che le spese relative alle parti comuni di un bene, così come come l'obbligo di partecipare a esse, spetta su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione.
Allo stesso modo il diritto al rimborso "pro quota" delle spese necessarie per consentire l'utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell'art. 1110 cod. civ., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l'utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale. (In tal senso Cass. n. 12568 del 27 agosto 2002).
La Cassazione precisa inoltre che in caso di comproprietari, alcuni dei quali inattivi, le spese possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse può essere chiesto il rimborso.
Il principio. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, conformemente al citato orientamento, a parere della Suprema Corte, il Tribunale adito aveva correttamente evidenziato la diversa interpretazione delle spese condominiali straordinarie inserite nella convenzione di separazione (che si rendono necessarie in determinati casi occasionali come accade ad es. quando diventa necessario il rifacimento della facciata, la sostituzione della caldaia o il rifacimento del tetto ecc.) rispetto a quelle di conservazione ex art. 1110 c.c. di cui il ricorrente (marito) è tenuto a corrispondere la propria quota in virtù della comproprietà.