Non è possibile aprire un bar all’interno di un condominio se il regolamento lo vieta
Nel condominio Alfa è presente un Bar, collocato al piano terra dello stabile. Il condominio lamenta disturbi quotidiani causati dall'attività e ne richiede la cessazione o l'adozione di misure preventive all'eliminazione delle immissioni rumorose.
Il condominio Alfa, nella sua richiesta, riprende il regolamento condominiale, che impedisce l'esercizio di attività che possono disturbare la tranquillità dei condòmini.
Il bar si difende dichiarando che rumori e schiamazzi non sono adducibili all'attività in essere.
Tribunale, Taranto, sez. II civile, sentenza 25/01/2016 n° 240, G.U. 02/02/2016
Al tribunale di interesse non resta altro da fare se non stabilire se tali rumori fossero effettivamente insopportabili al punto tale da considerarli alla stregua di immissioni moleste. Per tale valutazione il condominio Alfa ricorre ad un propria consulenza tecnica di parte, mentre nel giudizio il giudice dispone, preso atto della richiesta delle parti, una consulenza fonometrica.
In corso di causa, però, tanto le immissioni rumorose moleste, quanto l'attività in questione cessano, ed il Giudice dopo aver preso atto di tali circostanze è costretto a dichiarare cessata la materia del contendere.
Tuttavia, ciononostante, occorre stabilire la fondatezza della pretesa per statuire correttamente anche in merito alle spese.
Questo in altri termini vuol dire, che pur essendo cessata la materia del contendere, occorre stabilire se le pretese del Condominio sono fondate ed in caso di risposta affermativa non possono essere addebitate a quest'ultimo anche le spese di giudizio sostenute, pertanto, rileva giustamente la sentenza in commento, occorre valutare anche tale aspetto.
In particolare, tenendo conto del comportamento omissivo delle convenute che non hanno comunicato al condominio la cessazione dell'attività ( bar), e che hanno palesemente violato il limite imposto dal regolamento condominiale, tali comportamenti devono essere valutate in tema di ripartizione delle spese di giudizio.
Dunque, il Tribunale di Milano, dopo aver accertato che:
- Il regolamento condominiale, così come dimostrato dalla documentazione in atti, prevede apposita clausola che vieta l'esercizio di attività moleste nell'edifico;
- Dallo svolgimento dell'attività esercitata ( bar) nei locali facenti parti dell'edificio condominiale, soprattutto durante le ore notturne, derivano rumori e schiamazzi provocati dalla sosta degli avventori del bar ai tavolini esterni;
- l'esercizio di tale attività infrange il divieto previsto dal regolamento condominiale da parte delle proprietarie del bar ;
- le conduttrici del bar hanno consentito immissioni rumorose che superavano la normale soglia di tollerabilità;
ha condannato le proprietarie del bar a rifondere il condominio delle spese sostenute per consulenza tecnica di parte e per la consulenza tecnica d'ufficio, nonché alla restituzione di tutte le spese di giudizio.