Morso di cane, responsabilità custode (art 2052)

Morso di cane, responsabilità custode (art 2052)

​La riforma del condominio ha introdotto diverse novità sugli animali, molte benevoli per i proprietari. Restano alcune regole da rispettare, tra le quali l'opportuna custodia dell'animale (delle regole ne abbiamo parlato nell'articolo Animali in condominio, le regole da rispettare)

Nel condominio Alfa abitano i coniugi Rossi. La suocera del sig.Rossi si reca presso i coniugi e lascia loro in custodia il suo cane, prima di andare via per sbrigare alcune faccende.

Durante la giornata i coniugi Rossi ricevono la visita di una amica. Durante la conversazione la donna prova ad accarezzare il cane, mentre quest'ultimo sta riposando. Il cane reagisce violentemente e azzanna la donna, provocandole dei danni.

La donna decide di denunciare i padroni di casa, che provano a rivalersi nei confronti della padrona del cane. 


Con la sentenza n.18814/2012, la Cassazione, quarta sezione penale, dichiara che nel caso in esame la responsabilità ricade interamente sui proprietari di casa.

Ciò che risulta quindi è che a rispondere del morso del cane della suocera ad un ospite sono i padroni di casa e non la suocera che a loro lo ha affidato. La sentenza afferma che l'obbligo di custodia grava sulla coppia proprietari dell'abitazione e non su quello del cane.

Nella valutazione non entra in gioco il fatto che l'animale sia stato disturbato mentre riposava.

La decisione si basa sul presupposto che i padroni di casa, pur non essendo i proprietari del cane, "in ragione della posizione di garanzia dagli stessi assunta, in quanto detentori dell'animale… avevano l'obbligo di assumere ogni possibile cautela idonea ad evitare e prevenire prevedibili aggressioni (e quindi il morso del cane)".

La padrona del cane non può, a detta della Corte, essere responsabile per quanto altrove accaduto (il morso del cane) e non è a lei associabile una condotta imprudente, in quanto questa aveva affidato il proprio cane ai due coniugi in ragione della loro esperienza con l'animale, del quale essi volontariamente si erano assunti la piena responsabilità.

La responsabilità, dunque, per il delitto di lesioni colpose (nel caso specifico il morso del cane) va imputata ai detentori dell'animale, che, conclude la Corte, avrebbero semplicemente potuto "sistemare il cane in una zona della casa diversa da quella frequentata dagli ospiti".

Scorrendo sempre il Codice Civile, inoltre,l'art. 2052 dichiara che "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito".


file
File Name: Cassazione-penale-18814-del-2012.pdf
File Size: 417 kb
Scarica file
Quando è possibile il distacco dal riscaldamento c...
Rate condominiali non pagate e decreto ingiuntivo:...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

 

Commenti

Ancora nessun commento
Già registrato? Login qui
Ospite
Domenica, 04 Giugno 2023

Immagine Captcha

Vuoi Essere Aggiornato?

Condominio Sereno

© 2015-2022 Condominio Sereno. Tutti i diritti sono riservati. E' vietato riprodurre il contenuto di questo sito senza autorizzazione. Realizzato da Digital Advice Srl

"Unconsigliosu.it/ Softemotion.it