E’ possibile modificare il verbale dopo l’assemblea?

E’ possibile modificare il verbale dopo l’assemblea?
Nel condominio Alfa una riunione di normale amministrazione si chiude con la stesura del verbale. I condomini Rossi e Bianchi impugna una delibera condominiale sia per assunti vizi relativi alla sua verbalizzazione, la quale era stata modificata in alcune indicazioni riguardanti la presenza e l'assenza di altri condomini successivamente alla chiusura dell'assemblea stessa che sulla legittimità riguardanti alcun lavori.

Con sentenza 31 marzo 2015, n. 6552 la Suprema Corte ha risolto la questione sul se il verbale dell'assemblea condominiale debba essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell'assemblea condominiale, oppure possa essere redatto, corretto o modificato anche in assenza dell'organo collegiale, essendo, al riguardo, sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e della Segretaria che lo hanno redatto o modificato, specificando se l'inserimento nel verbale, al termine o dopo lo scioglimento dell'assemblea condominiale, di un condomino considerato "assente" nel corso dell'intero procedimento collegiale (costituzione, discussione e deliberazione) costituisca (o non) "mero errore materiale" e legittimi, pertanto, la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione assembleare.

Il caso e la soluzione

Il tribunale competente, dopo aver esaminato la domanda di annullamento della delibera per assunti vizi formali, la respinge. Tuttavia dichiara l'invalidità della stessa in ordine ai criteri di riparto delle spese per l'esecuzione di lavori condominiali.

La sentenza è interessante perché evidenzia entro quali limiti e a quali condizioni il verbale di assemblea condominiale può essere modificato a seguito dell'esaurimento delle operazioni assembleari, statuendo, in concreto, che la correzione apportata nella copia del verbale assembleare consegnata ai due ricorrenti non inficia la validità della deliberazione assunta per la quale, eliminato l'errore materiale del computo dei millesimi e tenuto conto dell'effettiva partecipazione dei condomini presenti (anche per delega), era stato raggiunto il quorum necessario.

Ciò che se ne deduce, quindi, è che il verbale dell'assemblea condominiale rappresenta la descrizione di quanto è avvenuto in una determinata riunione e da esso devono risultare tutte le condizioni di validità della deliberazione, senza incertezze o dubbi, non essendo consentito fare ricorso a presunzioni per colmarne le lacune.

Il verbale deve, pertanto, contenere l'elenco nominativo dei partecipanti intervenuti di persona o per delega, indicando i nomi dei condomini assenzienti e di quelli dissenzienti, con i rispettivi valori millesimali, perché tale individuazione è indispensabile per la verifica della esistenza dei quorum prescritti dall'art. 1136 c.c.

Tuttavia, con la decisione in rassegna, la Corte di legittimità ha stabilito che eventuali interventi correttivi meramente materiali apportati al verbale successivamente alla chiusura dell'assemblea su disposizione del Presidente e con l'esecuzione da parte del segretario non comportano l'invalidità della relativa delibera allorquando le rettificazioni – comunque controllabili successivamente – non abbiano inciso significativamente sul computo della maggioranza richiesta per l'assunzione della delibera stessa, nel senso che non l'abbiano, in ogni caso, fatta venir meno.


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