Conto corrente condominiale, cosa rischia l'amministratore se apre un conto a proprio nome?

Conto corrente condominiale, cosa rischia l'amministratore se apre un conto a proprio nome?

Rischa la revoca giudiziale l'amministratore condominiale che apre il conto corrente condominiale a proprio nome e che omette di mettere a disposizione dei condomini la copia della rendicontazione periodica

Uno dei punti fermi della nuova riforma sul condominio è la necessità di un conto corrente condominiale.

Alcuni condomini hanno instaurato avanti al Tribunale di Mantova una procedura di revoca giudiziale dell'amministratore condominiale ex art. 1129 c.c. e art. 64 disp. att. c.c.sostenendo che lo stesso:

-avrebbe aperto il conto corrente condominiale sul quale dovevano confluire i movimenti in entrata ed uscita del condominio a proprio nome, anziché a nome del condominio come invece imposto dal novellato art. 1129, comma 7, c.c.; il tutto mettendo di mettere a disposizione dei condomini ricorrenti copia della rendicontazione periodica del conto corrente;

-avrebbe generato,mediante la condotta di cui sopra, la possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio ed il patrimonio personale dell'amministratore, e tanto in violazione del novellato art. 1129, comma 12, n. 4 c.c.

L'amministratore condominiale si è costituito in giudizio limitandosi ad affermare di aver sempre fedelmente amministrato il condominio.

Il Tribunale di Mantova con provvedimento pubblicato il 13.10.2015, ritenuta comprovata la sussistenza di plurime irregolarità commesse dal resistente, disponeva la revoca dell'amministratore.

In proposito, il Tribunale ha precisato che la condotta dell'amministratore che non ha provveduto ad aprire un conto corrente condominiale intestato al condominio, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'art. 1129, comma 12, n. 3 c.c.

Il Collegio Giudicante, infatti,non ha ritenuto fondata la giustificazione addotta dal resistente, ovverosia di essersi comportato in tal modo al fine di poter usufruire sul conto corrente condominiale aperto a proprio nome di un affidamento, con cui far fronte ai pagamenti di spettanza del condominio anche in assenza di fondi sufficienti, posto che spesso capitava che alcuni condomini non versassero puntualmente le rate condominiali.


Il Tribunale sul punto ha precisato che: "… elementari esigenze di trasparenza imponevano, già prima della espressa previsione introdotta con la riforma (del condominio, n.d.r.), di tenere ben distinto il patrimonio del condominio da quello dell'amministratore, anche per salvaguardare i diritti di terzi soggetti creditori del condominio, i quali avrebbero evidentemente potuto far valere le proprie ragioni di credito in modo agevole solo rispetto a somme formalmente intestate al condominio e non anche rispetto a somme confluite su conto corrente intestato a terzo soggetto".

Del resto, la mancata apertura di un conto corrente condominiale separato rispetto al patrimonio personale dell'amministratore costituiva, già anteriormente all'entrata in vigore della Legge n. 220 del 11/12/2012 "Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici", un'irregolarità gestionale di gravità tale da comportare la revoca dell'amministratore.

La Giurisprudenza sia di merito che di legittimità precisava, infatti, che l'amministratore è tenuto a far affluire i versamenti delle quote condominiali su un apposito e separato conto corrente condominiale, per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio ed il suo personale od eventualmente di quello di altri differenti condominii da lui amministrati. Tanto risponde ad una esigenza di trasparenza e di informazione, cosicché ciascun condomino possa costantemente verificare la destinazione dei propri esborsi e la chiarezza e facile comprensibilità dell'intera gestione condominiale.(vedasi Cass. Civ. n.7162/2012; Tribunale di Salerno Sez. I del 3.5.2011, Tribunale di Monza del 18.1.2006; Tribunale di Torino del 3.5.2000; Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17.7.1997; Tribunale di Milano del 15.12.1995 e Tribunale di Milano del 29.9.1993).

Inoltre il Tribunale ha ritenuto che costituisca grave irregolarità che giustifica la revoca giudiziale dell'amministratore la circostanza che quest'ultimo non abbia messo a disposizione dei condomini richiedenti la documentazione relativa ai movimenti del conto corrente condominiale, " …tenuto conto del fatto che l'amministratore - come è noto - è comune mandatario di tutti i condomini e, in tale veste, è tenuto ad un obbligo di totale trasparenza nei confronti di tutti i condomini" e "tenuto conto anche del fatto che il diritto dei condomini di ottenere, su loro richiesta, la rendicontazione periodica del conto corrente condominiale è espressamente prevista dal legislatore (art.1129, c.7 c.c.)".


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Domenica, 04 Giugno 2023

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