Allacciarsi abusivamente ad un contatore condominiale costituisce un reato di furto aggravato

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Il condominio Alfa ha un classico contatore condominiale al quale sono allacciate le utenze condominiali.

Il sig.Rossi prova e riesce ad agganciarsi a questo contatore abusivamente, riuscendo ad usufruire abusivamente dell'energia elettrica del condominio.

Il condominio scopre l'illecito e denuncia il furto di energia.

Il sig.Rossi viene condannato in primo e secondo grado per il reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose destinate a un pubblico servizio.

Di fronte a questa condanna il sig Rossi propone ricorso per Cassazione sostenendo che la sentenza impugnata era viziata in quanto aveva ritenuto sussistente, nel caso di specie, l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, del codice penale.

Il motivo di impugnazione, da parte del sig.Rossi, si rifaceva ad un orientamento giurisprudenziale ormai ampiamente superato, secondo il quale tale aggravante non poteva essere applicata considerato che nel caso in questione " l'allacciamento abusivo era stato effettuato sul contatore condominiale, ad uso privato, e non su un bene destinato a pubblico servizio".


Il ricorso in Cassazione non dà al Sig. Rossi l'esito sperato.

Infatti, la quarta sezione penale ha dichiarato infondata la tesi del ricorrente confermando la sentenza impugnata che lo aveva condannato per il reato di furto aggravato di energia elettrica. (Corte di Cassazione, sez. IV, 1.02.2018, n. 4939).

Secondo la sentenza, nel caso di furto di energia elettrica tramite allaccio abusivo ad un contatore condominiale trova applicazione l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 del codice penale norma che persegue come finalità quella di offrire maggiore tutela a determinate cose in ragione delle condizioni in cui si trovano o della destinazione delle stesse.

Secondo la giurisprudenza la sussistenza di tali presupposti, ossia la destinazione della cosa oggetto di furto ad un pubblico servizio (energia elettrica), si configura anche nel caso di specie malgrado oggetto dell'azione delittuosa sia stata la sottrazione di energia elettrica dal contatore condominiale.

Con queste premesse non può valere alcuna attenuante per il sig. Rossi per il fatto che l'allacciamento abusivo alla rete elettrica sia avvenuta a monte o a valle del contatore condominiale, infatti tale circostanza non sminuisce la gravità del fatto commesso dato che oggetto di furto è sempre e comunque un bene oggettivamente destinato ad un'utilità collettiva.

E' stata, quindi, confermata la sentenza che lo condanna alla pena di quattro mesi di reclusione ed al pagamento di una multa di 200 euro.


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Mercoledì, 27 Settembre 2023

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