Rumori molesti in condominio, cosa fare

Rumori molesti in condominio, cosa fare
Chi è vittima di rumori molesti in condominio può perseguire due strade per la risoluzione del problema, la prima, più immediata, consiste nell'informare l'amministratore e chiedere che intervenga per porre fine al disturbo, la seconda, più complessa, rivolgersi alle vie legali, attraverso le quali un giudice può disporre una perizia fonometrica per stabilire l'entità, ma anche la causa del rumore. 
C'è da fare comunque una distinzione sulla causa dei rumori, che potrebbero dipendere da problemi strutturali o da azioni del vicinato. 

Nel primo caso, ovvero rumori molesti in condominio dovuti all'ascensore, agli impianti o se il disturbo si percepisce a causa dello scarso isolamento dei muri, ci si può affidare alla legge.

​Cosa fare se il rumore molesto in condominio è causato da difetti di costruzione o strutturali?

In Italia esiste una norma, il Dpcm 5.12.1997 (valevole solo per gli edifici di più recente costruzione), che stabilisce i requisiti acustici passivi degli edifici. In essa sono contenuti i valori minimi e massimi di rumori tra differenti unità immobiliari, rumore esterno, rumore da calpestio e rumore di impianti a funzionamento continuo e discontinuo.

La violazione della disciplina sui requisiti acustici passivi può comportare la condanna del costruttore alla messa a norma dell'immobile e al risarcimento dei danni. Le responsabilità possono ricadere anche sul direttore dei lavori e sul progettista.

Come possono quantificarsi i danni che il costruttore deve risarcire?

Il non rispetto del Dpcm 5.12.1997 può causare un deprezzamento del 20% del valore immobiliare, per cui molte sentenze recenti hanno stabilito un risarcimento generalmente di questa entità.

Cosa fare se il rumore molesto in condominio è causato dalle attività del vicinato?

Dei vicini rumorosi ne abbiamo parlato nell'articolo Art 659 cp e vicini di casa rumorosi. Dal punto di vista della tutela, possono essere esercitate due azioni in caso di rumori molesti in condominio:

  • l'azione inibitoria, ovvero un tipo di azione diretta a impedire al proprietario del fondo da cui provengono le immissioni il perpetuarsi delle stesse. Questo può avvenire sia attraverso l'imposizione di un obbligo di cessare l'attività rumorosa, sia attraverso l'imposizione di misure adatte a ridurre la rumorosità;
  • l'azione risarcitoria. Sempre sul piano civilistico è possibile esercitare una normale azione di risarcimento del danno sulla base del principio generale contenuto nell'articolo 2043 del codice civile. Tale norma prevede il diritto al risarcimento nel caso di danno ingiusto derivante da fatto doloso o colposo altrui.

Quali tipologie di danno possono essere richieste al responsabile in caso di rumori molesti in condominio?

Riguardo i rumori molesti in condominio, le voci di danno che possono essere richieste al responsabile sono diverse, in quanto non pesa solo il disturbo alla quiete al riposo, ma potrebbero esserci danni alla salute giacché l'esposizione prolungata dei rumori, soprattutto se questo avviene nelle ore notturne, può anche creare dei danni permanenti alla salute psicofisica. 

In ogni caso sia l'azione inibitoria sia quella risarcitoria possono essere anche proposte congiuntamente in un unico giudizio. Ovviamente se si intende richiedere anche il risarcimento del danno, chi esercita l'azione legale dovrà dimostrare da un lato di aver subito danni e che vi sia un nesso di causalità tra tali danni e l'esposizione ai rumori. Allo stesso tempo dovrà dimostrare il superamento del limite della normale tollerabilità delle immissioni di rumore.

Rendiconto condominiale, come fare
Chi paga per i morosi? Come comportarsi con i cred...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

 

Commenti 3

Ospite - Daniele il Domenica, 22 Ottobre 2017 20:53

Articolo chiaro e interessante, vi leggo con molto piacere.

Articolo chiaro e interessante, vi leggo con molto piacere.
Ospite - GIUSEPPE PENNETTA il Sabato, 25 Novembre 2017 16:23

ABITO AL TERZO ED ULTIMO PIANO DI UN APPARTAMENTO .PROPRIO SOPRA IL SOLAIO DELLA CAMERA DA LETTO , INSISTE UN A CANNA DI ASPIRAZIONE CON MOTORE PROVENIENTE DA UN LOCALE PAB A PIANO TERRA. SUCCEDE CHE DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 2,00 ( ORARIO DI ACCENSIONE DELL'ASPIRATORE E DELLA PREPARAZIONE DI CIBI ) SUI MURI DELLA CAMERA RIMBOME UN RUMORE DI MOTORE CHE NON CI LASCIA DORMIRE , COME MI DEVO COMPORTATE ? E COSA POSSO FARE?

CORDIALITA'

ABITO AL TERZO ED ULTIMO PIANO DI UN APPARTAMENTO .PROPRIO SOPRA IL SOLAIO DELLA CAMERA DA LETTO , INSISTE UN A CANNA DI ASPIRAZIONE CON MOTORE PROVENIENTE DA UN LOCALE PAB A PIANO TERRA. SUCCEDE CHE DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 2,00 ( ORARIO DI ACCENSIONE DELL'ASPIRATORE E DELLA PREPARAZIONE DI CIBI ) SUI MURI DELLA CAMERA RIMBOME UN RUMORE DI MOTORE CHE NON CI LASCIA DORMIRE , COME MI DEVO COMPORTATE ? E COSA POSSO FARE? CORDIALITA'
Staff di Condominiosereno.it il Giovedì, 30 Novembre 2017 13:37

Ciao Giuseppe,
come prima cosa è opportuno contattare l’amministratore che potrà intervenire bonariamente presso il condomino, magari invitandolo ad insonorizzare la cappa o ad adottare qualche altro accorgimento.
Se l’amministratore non si attiva, oppure il condomino è insensibile alle sollecitazioni dell’amministratore, allora non resta che rivolgerti ai vigili urbani, alla ASL o all’ARPA (trattandosi di attività imprenditoriale).
Essendo interessato solo il tuo appartamento non si può parlare di “rumori molesti” ma di “illecito civile”, che è fonte di risarcimento danni ma non si configura come comportamento penalmente rilevante.

Saluti
Staff di Condominiosereno.it

Ciao Giuseppe, come prima cosa è opportuno contattare l’amministratore che potrà intervenire bonariamente presso il condomino, magari invitandolo ad insonorizzare la cappa o ad adottare qualche altro accorgimento. Se l’amministratore non si attiva, oppure il condomino è insensibile alle sollecitazioni dell’amministratore, allora non resta che rivolgerti ai vigili urbani, alla ASL o all’ARPA (trattandosi di attività imprenditoriale). Essendo interessato solo il tuo appartamento non si può parlare di “rumori molesti” ma di “illecito civile”, che è fonte di risarcimento danni ma non si configura come comportamento penalmente rilevante. Saluti Staff di Condominiosereno.it
Già registrato? Login qui
Ospite
Mercoledì, 27 Settembre 2023

Immagine Captcha

Vuoi Essere Aggiornato?

Condominio Sereno

© 2015-2022 Condominio Sereno. Tutti i diritti sono riservati. E' vietato riprodurre il contenuto di questo sito senza autorizzazione. Realizzato da Digital Advice Srl

"Unconsigliosu.it/ Softemotion.it