Rendiconto condominiale, comitato di controllo e revisore condominiale

Rendiconto condominiale, comitato di controllo e revisore condominiale

Comitato di controllo e consultazione

L'art. 1130 bis prevede la nomina (facoltativa) di un comitato di proprietari con funzioni consultive e di controllo dell'operato dell'amministratore.

Nello specifico, infatti, l'art. 1130 bis c.c. prevede che "l'assemblea può anche nominare, oltre all'amministratore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condomini negli edifici di almeno dodici unità immobiliari. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo".

Ciò che si evince dall'articolo è la possibilità di andare incontro anche ad un cambiamento o una elezione dei membri a ogni nomina e revoca dell'amministratore.

Revisore contabile condominiale

Esiste una netta differenza tra la figura del revisore condominiale, il quale può tranquillamente non essere un proprietario e il comitato di controllo, che invece è formato da soli proprietari.

Il codice prevede, al fine di rafforzare ulteriormente i controlli dei proprietari sulla gestione contabile dell'amministratore mediante, la nomina (facoltativa) di un revisore della gestione condominiale.

Lo stesso art. 1130 bis c.c. prevede che "l'assemblea condominiale può, in qualsiasi momento o per più annualità specificamente identificate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio. La deliberazione è assunta con la maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini sulla base dei millesimi di proprietà".

Quanto previsto dalla norma è molto interessante, in quanto conferisce al revisore la possibilità di intervenire sul rendiconto non (ancora) approvato, ma anche sui rendiconti precedenti approvati.

Che conseguenze può portare tale opportunità?

Grazie al potere conferito al revisore quest'ultimo può rimettere in discussione i rendiconti anche dopo la loro approvazione senza limiti di tempo.

Inoltre, il revisore non deve essere, per forza, un revisore contabile, ma è sufficiente un professionista che conosca il condominio e la gestione contabile del medesimo istituto.

Il revisore contabile dovrà applicare i medesimi principi in materia di rendiconto applicabili all'amministratore di condominio e dovrà applicare le medesime norme applicabili all'amministratore di condominio.

E' opportuno osservare che anche se la figura del revisore è una innovazione prevista dalla riforma è molto probabile che troverà scarsa applicazione, poiché seguendo le regole imposte dal codice (tra le quali la possibilità di controllo immediato tramite il confronto tra rendiconto e conto corrente) sarà possibile un auto-controllo (interno) ed immediato dei proprietari senza dover ricorrere a controlli esterni, che comporterebbero una maggiore complessità di gestione, nonché un aggravio delle spese per i condòmini.

Esempio di nota esplicativa di gestione esercizio
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Domenica, 04 Giugno 2023

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