Redditi generati dalle parti comuni in un condominio
Alcune parti comuni del condominio, e precisamente quelle indicata all'art. 1117 del c.c. n. 2), titolari di una autonoma rendita catastale, generano un reddito imponile IRPEF imputabile ai singoli condomini in base ai millesimi di proprietà. (delle parti comuni abbiamo parlato in "Nuova disciplina degli impianti e degli spazi comuni").
Tale reddito, che non è soggetto alla maggiorazione di 1/3 per gli immobili a disposizione, non concorre a formare il reddito del condomino se la quota spettante allo stesso non supera Euro 25,82, così come previsto dall'art. 36 comma 3-bis del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi.
Se, invece, dette parti comuni siano data in locazione non spetta la sopraindicata esenzione e ciascun condomino dovrà portare nella sua dichiarazione la quota a lui spettante, così come comunicatagli dall'amministratore.
Se il condominio delibera di utilizzare gli spazi comuni a fini lucrativi il reddito derivante da questo utilizzo va soggetto a tassazione.
Una simile fattispecie si verifica allorché il condominio autorizzi l'installazione su parti comuni di cartelloni pubblicitari, ripetitori di segnali radio o pannelli fotovoltaici per la produzione e cessione di energia elettrica.
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