Polizza assicurativa dell'amministratore, è necessaria?
E' una scelta obbligatoria per l'amministratore dotarsi di una polizza assicurativa?
La domanda più ovvia è sicuramente riguardo l'obbligatorietà o meno di tale scelta. La 220 del 2012, meglio nota come Riforma del Condominio, si è espressa a riguardo, andando a stabilire che l'assemblea condominiale ha la possibilità di subordinare la nomina del proprio amministratore alla stipula una polizza assicurativa per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del suo mandato.L'obbligo quindi non esisterebbe, a meno che non sia l'assemblea a richiederlo, potendo essa subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza di assicurazione che copra la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del suo mandato.
Come definire i massimali della polizza?
La 220 del 2012 stabilisce, riguardo i massimali della polizza, che essi non siano inferiori all'importo dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.
I massimali della polizza sono modificabili?
L'amministratore di condominio può stabilire i massimali della polizza sulla base delle considerazioni precedenti, ma è obbligato a rivederli nel momento in cui autorizzi dei lavori straordinari. In tal caso scatta l'obbligo per l'amministratore di adeguare i nuovi massimali della polizza e per una omissione di tale richiesta può essere revocato dall'assemblea.
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Commenti 2
Grazie Andrea Raffaele per il tuo contributo.
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