Morte del condomino con morosità pregressa, a chi spetta pagare le spese condominiali?
Chi paga le spese condominiali in caso di decesso del condomino proprietario dell'unità immobiliare?
In caso di decesso di un condomino moroso è necessario garantire al condominio la possibilità di recuperare le quote spettanti e capire a chi spetta pagare le spese condominiali pregresse.
Il problema è individuare il soggetto nei confronti del quale avanzare la richiesta di pagamento degli oneri condominiali.
La Legge n. 220 dell'11 dicembre 2012 obbliga l'Amministratore ad agire in giudizio nei confronti dei condomini morosi (sulle nuove regole sui condòmini morosi ne abbiamo parlato nell'articolo Condòmini morosi, nuove regole) tempestivamente, ossia entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio di riferimento, salvo espressa dispensa dell'Assemblea. Eventuali inadempienze dell'amministratore, in caso di morte del condomino con morosità pregressa, nell'incassare le spese condominiali, possono essere motivo di revoca dell'amministratore di condominio (di questa casistica ne abbiamo parlato nell'articolo Revoca dell'amministratore di condominio per giusta causa).
E' necessario, quindi, individuare celermente l'effettivo obbligato al pagamento delle spese condominiali maturate dopo il decesso del de cuius e/o delle spese arretrate.
A chi spetta pagare le spese condominiali in caso di decesso del proprietario?
In linea generale, gli oneri condominiali inevasi restano a carico degli eredi, che ai sensi dell'art. 565 c.c. possono essere il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali e gli altri parenti sino al sesto grado.
Gli eredi devono pagare le spese condominiali in proporzione alla quota ereditaria attribuita a ciascuno o per testamento, sempre che il testatore abbia disposto diversamente, oppure, in mancanza di testamento, per legge, secondo le regole della c.d. successione legittima.
Gli eredi, poi, che abbiano accettato puramente e semplicemente l'eredità risponderanno dei debiti ereditari (e quindi anche delle spese condominiali maturate e maturande) tanto con il patrimonio ereditario tanto con il proprio patrimonio personale.
Pertanto, a questi il Condominio potrà richiedere il pagamento delle spese condominiali, agendo eventualmente in giudizio contro lo stesso ed escutendo, a sua scelta, il patrimonio ereditato oppure quello personale nei limiti della quota ereditaria attribuita a quest'ultimo dalla Legge o per testamento.
In caso di mancanza di eredi o qualora questi non accettino l'eredità, l'amministratore deve depositare un ricorso per la nomina del curatore dell'eredità giacente; sarà quest'ultimo, nei limiti dell'attivo ereditario, a provvedere al pagamento degli oneri condominiali inevasi.
Cosa succede se gli eredi rinunciano all'eredità? Spetta loro pagare le spese condominiali?
I chiamati all'eredità possono letteralmente sottrarsi al pagamento delle spese condominiali (e degli altri debiti del defunto) beneficiando dell'istituto della rinuncia all'eredità, in virtù del quale il chiamato non acquista beni facenti parte della massa ereditaria e, al contempo, non risponde dei debiti del defunto.
In questo caso, come nel caso della mancanza di eredi discussa nel paragrafo precedente, è necessario il ricorso alla nomina del curatore dell'eredità giacente.
Un'altra situazione in cui l'erede può evitare di essere gravato dei debiti ereditari è quella in cui l'erede accetti l'eredità con il beneficio di inventario; in tal caso i debiti ereditari verranno soddisfatti solo con i beni facenti parte dell'asse ereditario, senza che si crei confusione tra patrimonio dell'erede e del defunto.
Così facendo, l'erede diviene l'amministratore del patrimonio del defunto e pertanto il Condominio potrà rivolgere la propria richiesta di pagamento delle spese condominiali proprio a quest'ultimo, che amministrerà il patrimonio nel suo interesse, in quello dei creditori e dei legatari.