Le scale e l'art 1117 cc
Le scale sono un elemento presente in tutti gli edifici condominiali ed hanno la funzione di metterne in collegamento i vari piani.
Proprio per questa funzione l'art. 1117 cc le pone tra gli oggetti di proprietà comune.
In passato si è discusso se le scale fossero di proprietà comune anche per i locali posti a piano terra che, di fatto, avendo accesso diretto sulla strada, non le utilizzano.
La Cassazione ha precisato, riprendendo l'art.1117 cc, che le scale sono tra gli
" elementi necessari alla configurazione di un edificio diviso per piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva e mezzo indispensabile per accedere al tetto o alla terrazza di copertura"
inoltre sempre l'art.1117 precisa sulle scale che
"al fine di provvedere alla loro conservazione, tali beni hanno natura di beni comuni ex art. 1117 cod. civ., anche relativamente ai condomini proprietari dei negozi con accesso dalla strada,essendo anch'essi interessati ad usufruire delle scale, e quindi dei pianerottoli, perché interessati alla conservazione (e manutenzione) della copertura dell'edificio della quale anch'essi godono " (Cass. n. 4419/2013). "
Le scale sono comuni ai condomini per tutta l'estensione della loro struttura, e quindi comprendono tutti gli elementi essenziali per il loro utilizzo e per il loro completamento o abbellimento, e comprendono anche il vano scala e le relative murature.
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