I compiti dell'assemblea condominiale secondo l'art. 1135 c.c.

I compiti dell'assemblea condominiale secondo l'art. 1135 c.c.

L'assemblea di condominio, nell'ordinamento giuridico italiano, è l'organo deliberante del condominio, disciplinato dagli art. 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano e costituisce, insieme all'amministratore, l'anima del condominio.

Si tratta, praticamente, dell'organo deliberante che ha i maggiori poteri per decidere ed incidere, nel bene e nel male, sulla vita del condominio.

Perché l'assemblea condominiale è un organo strategico per il condominio? 

L'assemblea condominiale è l'organo:

  • Principale del condominio;
  • Preposto a deliberare;
  • Che rappresenta il condominio e tutti i condòmini titolari di un diritto di proprietà delle unità immobiliari costituenti l'immobile.

L'assemblea condominiale si considera validamente e regolarmente costituita solo in seguito all'approvazione/formazione delle tabelle millesimali.

Quali sono i compiti dell'assemblea condominiale? 

In base all'articolo 1135 del codice civile, i compiti e le attività dell'assemblea sono i seguenti:

  • Nomina, conferma, revoca dell'amministratore (art. 1129 c.c.) e dell'eventuale sua retribuzione (art. 1135 c.c.);
  • Approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa ripartizione tra i condòmini;
  • Approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
  • Valutazione delle opere di manutenzione straordinaria e delle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti.
  • Approvazione (ovvero ratifica) dei lavori di straordinaria manutenzione fatti eseguire dall'amministrazione senza delibera assembleare
  • Deliberazione sui provvedimenti presi dall'amministratore ed eccedenti le sue competenze
  • Approvazione e modifica del regolamento condominiale (art. 1138 c.c.) 
  • Scioglimento o divisione del condominio (artt. 61-62 disp. di att. c.c.)
  • Avvio di azioni legali oppure resistenze in causa, per le materie che esorbitano le competenze dell'amministratore
  • Attuazione di decisioni circa la modifica o l'approvazione della tabella millesimale
  • Irrogazione della sanzioni per le infrazioni al regolamento di condominio.

Ovviamente la precedente è un'elencazione meramente esemplificativa che, come dice il primo comma dell'art. 1135 c.c., è integrata dal contenuto degli articoli precedenti.

L'attività dell'assemblea viene fotografata in un documento chiamato verbale e le decisioni che essa prende sono dette deliberazioni.

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