Fattura elettronica: per il condomino va bene anche la copia cartacea

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L'introduzione della fattura elettronica, attiva dal 01/01/2019, ha comportato diversi problemi organizzativi in tutti i comparti, tra i quali il condominio.

Come bisogna comportarsi nel caso in cui un condomino richieda una copia della fattura emessa da un fornitore?

In che modo gli deve essere consegnato questo documento? Tutto dipende dalla strategia adottata dall'amministratore: se infatti costui ha attivato uno dei canali previsti per la ricezione delle fatture elettroniche (casella PEC, accesso all'area riservata in Fisconline), la fattura verrà recapitata con questi sistemi. In caso contrario, invece, l'unico formato della fattura in suo possesso, non sarà che quella cartacea o analogica (in genere pdf). Va da sé che in questi casi, l'amministratore non è tenuto a consegnare al condomino la fattura elettronica nel suo formato originario (xml).

Fatturazione elettronica: privati obbligati ed esonerati

Dal primo gennaio 2019 i soggetti privati hanno l'obbligo della fatturazione elettronica. Sono esonerati solo i contribuenti minimi, i soggetti che hanno optato per il regime forfettario, le associazioni sportive dilettantistiche, le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (con redditi inferiori a 65.000 euro annui) e i piccoli produttori agricoli.

Fattura elettronica: regole di ricezione per il condominio 

Per quanto riguarda il condominio, l'unico problema che pone la fattura elettronica riguarda la ricezione di questo documento, visto che è considerato un "consumatore finale". Viene quindi da chiedersi cosa succede con le fatture dei fornitori e cosa deve fare l'amministratore, nel momento in cui un fornitore, supponiamo una ditta che ha effettuato dei lavori di manutenzione, emette la fattura elettronica nei confronti del condominio.

In questo caso il fornitore dovrà naturalmente emettere regolare fattura elettronica nei confronti del condominio, inviandola al Sistema di Interscambio, con le modalità previste per i consumatori finali, visto che tra essi, come anticipato, rientra il condominio.

Di seguito i passi che dovranno seguire i fornitori di servizi del condominio:

  • Predisporre la fattura elettronica nella maniera solita, attraverso in formato "xml";
  • Inserire nell'apposito spazio il codice convenzionale "0000000" e nel campo "Codice Fiscale" il codice fiscale del condominio committente (Sai che il condominio ha un codice fiscale? Chi deve richiedere il codice fiscale per il condominio? Ne abbiamo parlato qui.);
  • Consegnare al condominio la copia cartacea della fattura;
  • Inviare una copia analogica della fattura alla casella Pec del condominio, se ne ha attivata una;
  • Informare l'amministratore che la fattura elettronica è presente nell'area riservata del contribuente all'interno del portale dell'Agenzia delle Entrate. Questa informazione riveste un'importanza particolare perché la fattura elettronica si considera ricevuta nel giorno in cui viene messa a disposizione nell'area riservata, senza che rilevi che la stessa venga o meno visualizzata.

Fatturazione elettronica: facoltà per il condominio ricevente

Come abbiamo visto il condominio è interessato alla fatturazione elettronica solo come soggetto ricevente. A tale scopo, per gestire la ricezione delle fatture elettroniche per conto dei condòmini, l'amministratore è libero di scegliere tra queste opzioni:

  • Usare un software che interagisca con il Sistema di Interscambio grazie a un codice destinatario;
  • Attivare l'accesso a Fisconline per consultare le fatture ricevute nell'area privata.
  • Attivare una PEC per la ricezione del file sulla casella di posta.

Fattura elettronica: visione ed estrazione copia

Cosa succede se il condomino chiede all'amministratore di visionare ed estrarre copia delle fatture emesse?

La risposta ora è più chiara. Visto che al condominio non è chiesta l'attivazione obbligatoria di canali per la ricezione delle fatture, se l'amministratore non ha attivato nessun canale di quelli visti sopra, non potrà inviare la fattura in formato xml ai condomini che gliene fanno richiesta. In questi casi, quindi, sarà sufficiente fornire la copia cartacea o analogica, in genere in formato pdf, generata da chi ha emesso la fattura.

Come precisato infatti dall'Agenzia delle Entrate il 22 gennaio appena trascorso:

"Se il consumatore finale chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente e, quindi, non è obbligato ad avere e a fornire un indirizzo PEC all'esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Quando il consumatore finale chiede la fattura, l'esercente o il professionista è obbligato a emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio e anche a fornirne copia su carta (o, ad esempio, pdf per email) al cliente: quest'ultima è perfettamente valida e non c'è alcun obbligo ad acquisire e gestire la fattura elettronica da parte de cliente."

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