Fattura elettronica nei condomini. Cosa prevede la legge
Fattura elettronica nei condomini. Cosa prevede la legge?
Il condominio non è un soggetto IVA e non ha obbligo di fattura elettronica, nelle operazioni passive va trattato come un consumatore finale.
Gli obblighi di fattura elettronica che iniziano dal gennaio 2019 non riguardano il condominio, che non è un soggetto titolare di partita IVA e di conseguenza non è interessato alla nuova normativa.
Coloro che invece fatturano nei confronti del condominio, nel caso in cui siano soggetti IVA, devono seguire le regole previste per il consumatore finale, quindi emettere la fattura elettronica verso il sistema di interscambio, e consegnarne una copia in formato analogico al condominio.
Proviamo a capire meglio quali possono essere gli obblighi degli attori che entrano in gioco nelle relazioni con i condomini, ovvero gli amministratori e i fornitori che, essendo professionisti, possono avere necessità di emettere fattura per le loro prestazioni.Quali sono gli obblighi degli amministratori e dei fornitori ed eventuali oneri per i residenti?
Non sfuggono a questo discorso, quindi, anche amministratori condominiali e fornitori dei condomini che, se liberi professionisti o imprese, soggetti IVA, sono tenuti a emettere fattura elettronica, mentre per i residenti non ci sono cambiamenti particolari.
Quello che cambia è, nell'emissione della fattura, l'indicazione del codice destinatario, come per qualsiasi documenti di questo genere.
Cerchiamo di chiarire tutti gli aspetti.
Innanzitutto è bene ricordare che prima di questo obbligo ha influito sui rapporti in questo settore una norma conosciutissima in Italia e tuttora molto influente.
Per i condomini e gli amministratori condominiali infatti, la norma di riferimento è sempre il DPR 633/72 disponibile e consultabile sulla Gazzetta Ufficiale, la legge che regola l'Iva nazionale.
Al di là della consultazione e della preparazione della fattura elettronica dunque, è utile comprendere quali siano gli obblighi in materia di IVA cui devono sottostare gli amministratori condominiali, qualora siano liberi professionisti.
I rapporti commerciali perciò vanno regolati in base alle disposizioni di tale normativa, che riguarda ovviamente anche gli altri ambiti professionali.
Così, come prima si faceva la fattura cartacea, ora semplicemente si procederà a fare quella elettronica.
Le differenze non sono particolarmente evidenti nei casi d'applicazione, proveremo a chiarirle in questo articolo.
La fattura elettronica potrebbe riguardare sia i documenti che vengono emessi dal condominio, sia le fatture che invece vengono indirizzate all'ente di gestione del caseggiato.
Per quanto riguarda le operazioni passive, ovvero parliamo di coloro che eseguono lavori o servizi per il condominio e sono soggetti titolari di partita IVA, la norma prevede che la fattura elettronica vada comunque emessa verso il condominio.
Passiamo a qualche dettaglio pratico e vediamo quali sono le modalità con cui si può emettere una fattura elettronica nei confronti di un condominio.
Come si emette una fattura elettronica nei confronti di un condominio?
Con le modalità previste per il consumatore finale, descritte nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.
In pratica, le fatture emesse nei confronti del condominio vanno compilate nel seguente modo:
- Si compila la fattura elettronica riportando il codice fiscale del condominio nell'apposito campo dell'identificativo fiscale del cessionario/committente;
- Nel campo "codice destinatario" della fattura elettronica bisogna indicare il codice convenzionale "0000000";
- La fattura elettronica così compilata va inviata al SdI, sistema di interscambio;
- Una copia della fattura elettronica, in formato digitale o analogico, va consegnata al condominio. Nella copia (che potrà essere cartacea, oppure rappresentata da un file Pdf inviato via mail) dovrà essere esplicitamente indicato che si tratta della copia della fattura trasmessa.
Consultazione delle fatture elettroniche per i condomini
Cambia invece in modo considerevole la consultazione delle fatture elettroniche ricevute perché i condomini per procedere alla visualizzazione dovranno autenticarsi nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, quindi devono essere in possesso delle credenziali Fisconline, Entratel o SPID.
Così come per il Cassetto fiscale deve essere fatto il login al sistema tramite le credenziali dell'amministratore di condominio che poi selezionerà il codice fiscale del condominio dall'apposito elenco e quindi vedrà le fatture ricevute nell'apposita area.
La novità apportata all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate dedicata agli amministratori di condominio è data dal link diretto alle fatture ricevute del condominio che si gestisce.
I condomini, a partire dal 25 marzo 2019, possono consultare le fatture elettroniche transitate dal Sistema di interscambio – SDI e relative agli acquisti dei condomini che non hanno partita IVA.
I condomini non in possesso di partita IVA potranno consultare le fatture elettroniche d'acquisto, tramite i propri rappresentanti incaricati.
Abbiamo visto che per un condomino può andare bene, come giustificativo, anche la copia cartacea della fattura, ne abbiamo parlato nell'articolo "Fattura elettronica, per il condomino va bene anche la copia cartacea".