Delega assemblea condominiale e art .1136 cc

Delega assemblea condominiale e art .1136 cc
La nuova legge sul condominio negli edifici (L. 220/2012) ha disciplinato, fra gli altri aspetti, la delega d'assemblea condominiale tramite l'art.1136 cc., definendo le regole per partecipare all'assemblea condominiale (della convocazione assemblea ne abbiamo parlato in "Convocazione assemblea condominiale, come procedere?")
Ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 5, delle disposizione di attuazione del codice civile, "Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore proporzionale. […] All'amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea". 
Come deve comportarsi ora l'amministratore nei confronti della delega d'assemblea condominiale secondo l'art 1136 cc? 
L'art.1136 cc della riforma chiarisce che l'amministratore di un condominio non può più prendere deleghe; se lo facesse, la deliberazione sarebbe annullabile (e potrebbe essere impugnata ai sensi dell'art. 1137 c.c.). 
Spetta però all'amministratore raccogliere le deleghe dei partecipanti e valutarne l'attendibilità. 
Cosa dice l'art 1136 cc dei condomìni con meno di 20 condòmini, in caso di delega d'assemblea condominiale? 
Con l'art.1136 cc, tranne l'impossibilità di delegare l'amministratore, la situazione non è cambiata. E', quindi, consigliabile inserire nel regolamento condominiale una clausola che preveda l'applicazione al condominio delle disposizioni previste dal sopracitato art. 67 disp. att. c.c. 
Che poteri ha il delegato per l'art.1136 cc? 
L'art.1136 cc dichiara che il delegato rappresenta totalmente il condomino che gli ha conferito la delega e può ricevere il mandato da più persone, in tal caso può votare sullo stesso punto previsto dall'ordine del giorno diversamente, a seconda del delegante. Tuttavia, lo stesso condomino non può delegare più persone, neppure nell'eventualità in cui i diversi mandati siano attribuiti per distinti appartamenti. 
L'art.1136 cc precisa inoltre che al delegato è riconosciuta la possibilità di votare unicamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; differentemente travalicherebbe i limiti della delega ricevuta ed il suo voto potrebbe essere impugnato dal delegante.
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