Convocazione assemblea condominiale, come procedere?

Convocazione assemblea condominiale, come procedere?

L'assemblea di condominio è l'organo deliberante del condominio ed è disciplinato dagli articoli 1135, 1136 e 1137 del codice civile italiano.

L'amministratore procede alla convocazione d'assemblea condominiale per analizzare situazioni e prendere decisioni su particolari aspetti che possono verificarsi durante l'anno, quali ad esempio:

  1. Conferma e retribuzione dell'amministratore
  2. Approvazione del bilancio preventivo, ovvero della stima della spesa annuale da ripartire tra i condomini
  3. Approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore, che sintetizza l'andamento della gestione

In mancanza di amministratore qualsiasi condomino può procedere alla convocazione d'assemblea condominiale (ordinaria o straordinaria).

Da un punto di vista operativo la convocazione d'assemblea condominiale avviene attraverso un apposito atto (la c.d. convocazione) che deve indicare in modo chiaro:

  1. chi convoca l'assemblea
  2. a chi è diretta la convocazione
  3. il luogo, la data e l'ora in cui si terrà l'assemblea

Le questioni che verranno esaminate nel corso dell'assemblea (il c.d. ordine del giorno)

Talvolta l'ordine del giorno termina con l'indicazione "varie ed eventuali", con la quale dicitura si fa riferimento a questioni, che devono essere però marginali rispetto alla vita del condominio, che potranno essere trattate nel corso dell'assemblea.
La convocazione d'assemblea condominiale deve giungere almeno 5 giorni prima della data di prima convocazione e può essere inviato per lettera raccomandata, fax o posta elettronica certificata (la c.d. P.E.C.) oppure ricevuta a mani.
Questo termine si calcola tenendo in considerazione non il momento di invio della comunicazione, ma il momento in cui questa viene ricevuta dal singolo condomino.
Nella convocazione d'assemblea condominiale deve essere specificata sia la prima che la seconda convocazione che deve essere fissata necessariamente in un giorno diverso dalla prima. Nella seconda convocazione, infatti, il numero minimo di partecipanti (il c.d. quorum) è infatti molto minore.
La convocazione d'assemblea condominiale deve essere indirizzata a tutti i soggetti che hanno diritto di partecipare e quindi:

  • ai proprietari delle singole unità (ed ai comproprietari)
  • agli inquilini quando hanno diritto di partecipare
  • agli usufruttuari (cioè le persone che hanno acquisito il diritto di utilizzare l'abitazione per un determinato periodo).

Quanto detto vale per l'assemblea ordinaria.

Cosa cambia in caso di assemblea straordinaria?

La convocazione d'assemblea condominiale può essere fatta in via straordinaria dall'amministratore, quando ritiene sia necessario, o da almeno 2 condomini (1/6 del valore dell'edificio), che possono convocare direttamente l'assemblea, decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta.

Riguardo ai quorum costitutivi ne abbiamo già parlato in "Quorum assemblea condominio, le novità".

La legge di stabilità 2017 e i condominii
Il portiere

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Domenica, 03 Dicembre 2023

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