Art 1134 cc e rimborso spese anticipate da un condomino

Art 1134 cc e rimborso spese anticipate da un condomino

Il condomino ha diritto al rimborso solo per l'anticipo per spese urgenti 

In base all'art 1134 cc., il condomino che affronta una spesa urgente ha diritto al rimborso delle somme versate

La questione è stabilire, a fronte di ciò, la classificazione delle spese in urgenti e non, in quanto solo nel primo caso il condomino avrebbe diritto al rimborso.

E' necessario, per approfondire la questione, analizzare più in dettaglio quanto previsto dall'articolo in questione.

La rubrica dell' articolo 1134 cc, recante "Spese fatte dal condomino", è stata sostituita dall'art. 13, comma 1, L. 11 dicembre 2012 in "Gestione di iniziativa individuale".

La casistica che viene analizzata è quella delle spese anticipate da un condomino per curare la manutenzione di parti comuni.

Nell'articolo 1134 cc si analizzano le condizioni affinché il condomino possa o meno ottenerne il rimborso.

Le spese anticipate da un condomino comportano la nascita di un diritto, da parte del condomino, ad ottenere un rimborso di spese anticipate. 

In realtà, affinché ciò possa accadere, devono verificarsi,  secondo quanto previsto dall'art 1134 cc, una delle seguenti condizioni: 
  1. il condomino deve avere ricevuto l'autorizzazione a procedere da parte dell'amministratore o dell'assemblea;
  2. la spesa sostenuta dal condomino sia stata effettuata per una situazione con carattere di "urgenza"​.

Il non verificarsi di alcuna delle due condizioni nega il diritto al rimborso del condomino. Tale disciplina è contenuta nell'Art.1134 c.c, con l'intenzione di limitare l'attività gestionale dei singoli partecipanti a casi eccezionali.

Resta da chiarire un solo concetto, ovvero il carattere di urgenza di una spesa. 

Come sempre in questi casi è il buon senso a fare luce, ma in linea di massima va considerata urgente la spesa che deve essere eseguita senza ritardo onde evitare un possibile danno alla cosa comune.

Urgenza e necessità di intervento, quali differenze? 

Riguardo alla possibilità di rimborso delle spese anticipate da un condomino è necessario soffermarsi sul concetto di urgenza e necessità di un intervento.

L'urgenza cui fa riferimento l'art. 1134 del codice civile, al ricorrere della quale il condomino ha diritto al rimborso delle quote degli altri non coincide con la necessità dell'intervento, che in un'ipotetica scale di importanza non è parificabile alla prima.

L'urgenza impone azione immediata e quindi rende realistico il diritto al rimborso delle spese anticipate dal condomino. Quando si può dire che l'intervento disposto non poteva essere rinviato, allora ricorre l'urgenza.

La Corte di Cassazione si è espressa recentemente dicendo che:

Nel valutare l'urgenza occorre che le opere debbano essere eseguite senza ritardo, senza che il singolo abbia la possibilità di preavvertire gli altri condomini o l'amministratore (cfr., Cass. 23.9.2016, n. 18759)» (Cass. 16 aprile 2018 n. 9280).

Ovviamente spetta alla persona che agisce in giudizio per ottenere il rimborso delle spese dimostrare che gli interventi disposti fossero urgenti. 

Nel complesso chi agisce ai sensi dell'art. 1134 c.c. deve:

  1. dimostrare di avere eseguito o fatto eseguire un intervento;
  2. allegare la spesa sostenuta:
  3. fornire gli elementi indispensabili a dimostrare l'urgenza.

Cosa può fare il condomino se gli altri condomini si rifiutano di rimborsarlo?

Qualora sia verificata l'urgenza il condomino può eseguire la spesa e richiedere il rimborso delle spese anticipate all'amministratore; se gli altri condomini rifiutano il rimborso delle spese anticipate, questi dovrà rivolgersi al giudice fornendo la prova della sussistenza delle condizioni che imponevano di provvedere senza ritardo e che impedivano di avvertire tempestivamente l'amministratore o gli altri condomini.
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